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Associazioni sportive: ASD o Terzo settore?

Ecco le differenze tra terzo settore o coni che gli enti sportivi devono considerare per scegliere la forma più adeguata.

Nonostante l’operatività del Runts sia ancora lontana, già si delinea una scelta quasi obbligata per le attuali società sportive, se rimanere sempre delle ASD oppure se confluire tra gli Enti del Terzo settore.

Gli obblighi e le agevolazioni previste in atto per le associazioni sportive dilettantistiche sono ben note (tra gli obblighi, per poter fruire delle maggiori agevolazioni fiscali, l’iscrizione al CONI e la presentazione, quando dovuto, del modello EAS).

Viceversa, come osservato in dottrina, l’ente non commerciale, esercente l’attività sportiva a livello amatoriale, che volesse far parte degli ETS dovrebbe far fronte a seguenti dettami.

Gli enti del terzo settore con proventi, anche solo di natura istituzionale, superiori a 220.000 euro dovranno redigere il bilancio con stato patrimoniale, rendiconto e relazione di missione; le ASD no.

Gli enti del terzo settore non iscritti nel registro delle imprese dovranno depositare il loro bilancio presso il Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) e, se hanno ricavi comunque denominati superiori ai centomila euro, dovranno pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet: “gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti nonché agli associati”; le ASD no.

Gli enti del terzo settore sono tenuti ad assicurare i propri volontari anche per la responsabilità civile verso i terzi. Le ASD no. Nelle associazioni del terzo settore che abbiano superato, per due anni consecutivi, due dei seguenti limiti: 110.000 euro di attivo di stato patrimoniale, 220.000 di “entrate comunque denominate”, la media di cinque dipendenti occupati nel corso dell’esercizio, vi sarà l’obbligo dell’organo di controllo, in cui, almeno un componente, deve avere i requisiti di cui all’articolo 2397 cod. civ. Nelle ASD no. In base a tale articolo, il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono, inoltre, essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

E per finire, gli enti del terzo settore, ai sensi dell’articolo 93 del Codice del terzo settore (Cts) saranno sottoposti ai controlli finalizzati ad accertare: “La sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore;

  • il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore;
  • il diritto di avvalersi dei benefici, anche fiscali e del cinque per mille derivanti dall’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore;
  • il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali ad essi attribuite”.

In conclusione, appare evidente la scelta finale per le ASD.

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