L’erede del socio di una snc non può dedurre le perdite del defunto legate alla partecipazione di quest’ultimo all’ente. I successori, infatti, assumono solo la posizione di creditori della società e l’eventuale accordo di continuazione stipulato con gli altri partecipanti non ha carattere retroattivo.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 1216 del 21 gennaio 2021 con cui ha respinto il ricorso di alcune contribuenti.
Le ricorrenti, a seguito della morte del loro dante causa, hanno presentato la dichiarazione di successione e, successivamente, la dichiarazione dei redditi nella quale hanno evidenziato, tra l’altro, che il de cuius, quale socio di una snc, aveva diritto al riconoscimento delle perdite fiscali. Conseguentemente hanno riportato nella propria dichiarazione la quota parte delle perdite deducibili dal defunto.
L’accettazione dell’eredità comporta, quindi, solo il diritto alla liquidazione della proporzionale quota del capitale sociale spettante e non dà diritto a subentrare nella società al posto del defunto, in quanto il rapporto sociale non si trasmette mortis causa (cfr. Cass. 3671/2001). Ne consegue che in caso di accordo di continuazione della società tra i soci superstiti e gli eredi “non potrà darsi luogo a una successione in senso tecnico” e che nel patrimonio ereditario entra a far parte esclusivamente il valore della partecipazione sociale del defunto che si concretizza in un credito. In caso di continuazione, in sostanza, si verifica solo una modifica soggettiva del contratto sociale che non presenta nulla di diverso da ogni altra ipotesi di adesione di nuove parti al contratto di società.