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Contributo regionale – piemonte – di 135.072,80 EURO in conto capitale ad asd in 398: non va tassato !!

l’Associazione Sportiva Dilettantistica………………
propone ricorso per cassazione, con un motivo, contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la quale — in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini dell’IRES, per l’annualità 2007, euro 45.020,00, sul maggiore importo (euro 135.072,80) elargito, quale contributo in conto capitale, all’Associazione, operante in regime di tassazione forfetaria (art. 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398), in forza della legge reg. Piemonte n. 93/1995, per sovvenzionare le migliorie degli impianti sportivi, trattandosi, per l’A.F., di sopravvenienza attiva, interamente tassabile, in quanto utilizzata per una finalità commerciale (ristrutturazione del locale destinato all’esercizio dell’attività di bar e di bed and breakfast); con l’unico motivo del ricorso [*Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 5, Legge 398/1991 e 145 d.p.r. 917/86. In relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»], la ricorrente premette che è ovvio che quello in esame costituisce un contributo in conto capitale che, ai sensi dell’art. 88, t.u.i.r., deve essere considerato sopravvenienza attiva, la quale non è imponibile in quanto l’art. 2, comma 5, cit., nel disciplinare la base imponibile sulla quale applicare il coefficienze di redditività del 3%, include i ricavi tipici dell’attività caratteristica ed aggiunge le plusvalenze, ma non anche le sopravvenienze attive, le quali, pertanto, non sono imponibili, ferma la considerazione che comunque, anche nell’ipotesi (che la ricorrente non condivide) in cui si debba considerare il contributo come elemento positivo di reddito, sottoponendolo a tassazione, esso lo sarebbe esclusivamente nella misura forfetaria del 3%, come affermato anche dall’Agenzia delle entrate (circ. 22/04/2003, n. 21), e non interamente, secondo quanto ha stabilito, errando, la Commissione regionale; 1.1. il motivo è fondato.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 07/10/2020 Il Presidente

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