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Indagini Finanziarie: il conto dell’ex moglie non passa inosservato

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Presupposto dell’accertamento è un pvc della Guardia di Finanza, emesso a seguito di una verifica successiva all’esposto della ex moglie del fratello del ricorrente, partecipante all’attività di autocarrozzeria con una quota del 49%, la quale aveva denunciato che i due fratelli effettuavano lavori in nero di carrozzeria a clienti privati e che gli introiti relativi alla quota di spettanza di uno dei due venivano versati su un conto corrente bancario a lei intestato.

La CTR, per quanto di interesse, affermava che “a fronte della condotta anomala riscontrata e delle movimentazioni sul conto bancario dell’ex moglie del fratello Mario, era fondata la presunzione legale di riferibilità delle operazioni all’attività, mentre il contribuente non aveva fornito alcuna prova contraria agli elementi accertativi”.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente propone ricorso per cassazione, lamentando sostanzialmente che
la CTR aveva erroneamente ritenuto motivato l’avviso di accertamento e affermato la fondatezza dello stesso sulla
base dell’esposto presentato, a carico della ditta, dall’ex moglie del fratello e sulla base degli estratti conto di
quest’ultima, senza che fosse stata fornita la prova che in essi fossero confluiti i ricavi evasi.
Ragioni della decisione – Per la Corte non è sussistente nessuna violazione delle norme tributarie disciplinanti
l’utilizzo delle presunzioni negli accertamenti sui conti correnti bancari.

“La presunzione, stabilita dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, secondo la quale i singoli dati ed
elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dai successivi
artt. 54 e 55, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad
operazioni imponibili, ha un contenuto complesso, consentendo di riferire i movimenti bancari all’attività svolta in
regime IVA e di qualificare gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi degli acquisti”.

È sicuramente un elemento fortemente presuntivo è costituito, nel caso di specie, dall’essere, quella verificata,
una impresa familiare costituita da due fratelli. “In tal caso, infatti, per intuib ili ragioni, è particolarmente elevata la
prob ab ilità che le movimentazioni sui conti b ancari dei familiari, deb b ano – in difetto di specifiche ed analitiche
dimostrazioni di segno contrario – ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica (cfr. Cass. 18083/2010;
12624/2012; 12625/2012; Cass. 26829/2014)”.

Ebbene, nel caso di specie, la CTR ha affermato la legittimità della ricostruzione contabile operata dall’Ufficio e la
mancanza di chiarimenti forniti dal contribuente, idonei a confermare la gravità, precisione e concordanza delle
presunzioni semplici.

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