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Profili fiscali di una A.S.D.

IL REGIME FISCALE AGEVOLATO

Il regime fiscale “normale” delle associazioni sportive dilettantistiche è quello degli enti non commerciali. E’ possibile però usufruire di un regime fiscale agevolato (disciplinato dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398, successivamente integrata e modificata) sia per quanto riguarda la determinazione dell’IVA che per le imposte dirette.

Le agevolazioni previste a favore delle associazioni sportive dilettantistiche riguardano sia la semplificazione degli adempimenti contabili che la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini Iva.

In particolare, le agevolazioni prevedono:

  • la determinazione forfetaria del reddito imponibile (sulla base di un coefficiente di redditività);
  • un sistema forfetario di determinazione dell’Iva;
  • l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);
  • l’esonero dalla redazione dell’inventario e del bilancio;
  • l’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio – Tv e pubblicità).
  • I libri da tenere: Ai fini Iva le associazioni sportive dilettantistiche devono istituire solo il registro previsto dal Decreto Ministeriale dell’11 febbraio 1997 in cui vanno annotati, entro il 15° giorno di ogni mese, tutte le entrate conseguite nel mese precedente (art. 9, comma 3 del D.P.R. n. 544 del 1999).

I libri sociali da tenere sono due: il libro soci e il libro verbali assemblee. Nel primo occorre annotare i dati dei soci (fondatori, ordinari e quelli che compongono il Consiglio direttivo); nel secondo devono risultare tutti i verbali delle assemblee.

OBBLIGHI

Le associazioni sportive dilettantistiche sono OBBLIGATE a:

  • conservare e numerare le fatture emesse e di acquisto;
  • annotare i corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell’esercizio d’attività commerciali;
  • versare trimestralmente l’Iva;
  • tenere il libro soci e il libro verbali assemblee;
  • presentare la dichiarazione dei redditi (Modello UNICO Enti non commerciali) e il Modello 770

ESONERI

Le associazioni sportive dilettantistiche sono esonerate da:

  • tenuta delle scritture contabili
  • presentazione della dichiarazione IVA
  • emissione scontrini e/o ricevute fiscali

Il regime agevolato può essere adottato dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle relative sezioni solo se si è in possesso di determinati requisiti soggettivi [assenza del fine di lucro, svolgimento di attività sportiva dilettantistica (riconosciuta tale dal Coni) compresa l’eventuale attività didattica, affiliazione a Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva] e a condizione che si verifichi un preciso presupposto oggettivo.

È necessario, infatti, che nel periodo d’imposta precedente siano stati conseguiti dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 400.000 euro. In particolare, ai fini dell’opzione per l’applicazione del regime agevolato, valgono i seguenti criteri: i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) devono aver conseguito nell’anno solare precedente proventi non superiori a 400.000 euro; i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (ad es. 1° luglio – 30 giugno) devono aver conseguito proventi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente; le associazioni di nuova costituzione, devono rapportare il limite massimo dei proventi, al periodo intercorrente fra la data di costituzione e il termine dell’esercizio, calcolandolo a giorni.

Le società e le associazioni di nuova costituzione possono scegliere tale regime se prevedono che nello stesso anno di costituzione conseguiranno proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore al citato limite.

In questo limite occorre tener conto dei ricavi, delle sopravvenienze attive e dei contributi erogati da pubbliche amministrazioni per l’esercizio dell’attività commerciale.

Non si considerano, invece, le indennità percepite per la preparazione e l’addestramento nel caso del trasferimento di un atleta da una società sportiva dilettantistica ad una società professionistica.

Anche le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro possono determinare il reddito in maniera forfetaria secondo il regime della legge 16 dicembre 1991 n. 398, ovviamente è necessario rispettare il limite massimo dei proventi (400.000 euro) realizzati nell’esercizio di attività commerciali.

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