1. Premessa
La realizzazione di impianti sportivi richiede spesso valutazioni urbanistiche specifiche. In particolare, per molti interventi è necessario il permesso di costruire un campo da padel, come chiarito da diverse sentenze recenti. L’inquadramento corretto degli interventi, sotto il profilo urbanistico e edilizio, è oggi imprescindibile per associazioni, enti sportivi e società che operano nel settore. Diversamente da quanto si pensa, non sempre si tratta di edilizia libera: in molti casi è necessario acquisire un permesso di costruire un campo da padel. Sempre più associazioni si interrogano se serva il permesso di costruire un campo da padel: la risposta, secondo le più recenti sentenze, è affermativa in molti casi.
2. Interventi soggetti a permesso di costruire: la nozione di “nuova costruzione”
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), del D.P.R. 380/2001, sono considerate “nuove costruzioni” – e dunque soggette a permesso di costruire – tutte quelle opere che determinano una trasformazione permanente del suolo, anche se non edifici in senso stretto. I campi da padel, per loro conformazione (massetti in calcestruzzo, vetri perimetrali, strutture fisse), rientrano in questa definizione.
La Cassazione penale (sent. n. 11999/2024) ha chiarito che anche la trasformazione di un campo da tennis preesistente in un campo da padel costituisce una nuova costruzione e richiede un regolare titolo edilizio. Analoga interpretazione è fornita dal TAR Lazio Roma (n. 16165/2024) e confermata da TAR Liguria n. 331/2025.
3. La destinazione urbanistica incide sul titolo edilizio richiesto
La necessità o meno del permesso di costruire dipende anche dalla destinazione dell’area interessata:
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In zona agricola, la realizzazione di campi da padel è incompatibile, in quanto comporta opere in muratura e modifiche permanenti al suolo. Lo ha affermato, tra gli altri, il CGA Sicilia (sent. n. 615/2024), escludendo la compatibilità con il turismo rurale.
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In aree a destinazione sportivo-ricettiva, l’opera può talvolta essere esente da permesso, come indicato dal Consiglio di Stato (sent. n. 595/2024), quando l’impianto è realizzato all’interno di un centro sportivo già esistente e senza incremento del carico urbanistico.
4. La distinzione con i campi da tennis e le false analogie
La giurisprudenza distingue in modo netto tra i campi da padel e quelli da tennis o calcetto. Mentre per questi ultimi può bastare un semplice movimento terra (non trasformativo del suolo), i campi da padel implicano massetti, recinzioni in vetro, strutture permanenti: elementi che li sottraggono all’edilizia libera.
Secondo il TAR Toscana (n. 411/2022), anche il campo da tennis può richiedere permesso di costruire, soprattutto se installato a scopo commerciale, in quanto incide stabilmente sul territorio.
5. Possibili deroghe agli strumenti urbanistici
L’art. 14 del D.P.R. 380/2001 consente di rilasciare permessi di costruire in deroga per impianti sportivi pubblici o di interesse pubblico, previa delibera del Consiglio Comunale. Tuttavia, come ricordato dal TAR Lazio n. 1712/2025, tale deroga è facoltativa e richiede una motivazione adeguata e un bilanciamento esplicito degli interessi coinvolti.
6. Quando si può parlare di edilizia libera
Solo interventi di minima incidenza possono rientrare nell’edilizia libera (art. 6, comma 1, D.P.R. 380/2001). Tra questi:
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aree ludiche senza fini di lucro,
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arredi mobili (panchine, altalene, tavoli),
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opere di finitura non strutturali.
In nessun caso rientrano i campi da padel o le strutture sportive accessibili al pubblico con finalità economica.
7. Conclusioni
L’installazione o trasformazione di impianti sportivi, in particolare dei campi da padel, non può essere affrontata con leggerezza. Le sentenze più recenti confermano l’orientamento rigoroso di giudici amministrativi e penali: non basta l’intento sportivo o la forma associativa a esonerare dagli obblighi urbanistici.
Ogni intervento deve essere attentamente valutato in base a:
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natura dell’opera (struttura fissa o rimovibile),
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destinazione urbanistica dell’area,
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regime edilizio applicabile (permesso, SCIA, edilizia libera).