1. Premessa
La responsabilità dell’organizzatore sportivo è un tema centrale nella gestione degli eventi. La recente Cassazione n. 6806/2025 lo dimostra.
L’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive comporta, oltre alla gestione tecnica, una serie di obblighi giuridici rilevanti sotto il profilo della responsabilità civile. In passato, si è discusso se gli impianti sportivi potessero essere equiparati ai luoghi di lavoro e, conseguentemente, se in caso di incidente potessero emergere responsabilità in capo ai legali rappresentanti dei sodalizi.
Con la sentenza n. 6806/2025, la Corte di Cassazione ha riformato due precedenti conformi che avevano condannato il rappresentante legale di un’associazione sportiva per un infortunio avvenuto durante un torneo. La pronuncia riapre il dibattito sui presupposti giuridici della responsabilità dell’organizzatore, che oggi deve essere letta congiuntamente alle novità introdotte dal D.Lgs. 36/2021.
2. La sentenza della Cassazione
Nel caso esaminato, un minore si era infortunato nei pressi del campo di gioco durante una manifestazione sportiva. Il rappresentante dell’associazione era stato condannato in primo e secondo grado. La responsabilità dell’organizzatore sportivo deve essere valutata nel contesto delle attività effettivamente svolte durante l’evento. La Cassazione ha però riformato la sentenza, evidenziando che il campo sportivo, in assenza di attività lavorativa, non può essere qualificato come luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e che il legale rappresentante non rivestiva la qualifica di datore di lavoro.
Secondo la Corte, perché si applichino le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, deve sussistere una prestazione di lavoro svolta nei locali del committente, circostanza che non risultava nel caso di specie.
3. L’effetto del D.Lgs. 36/2021
La riforma dello sport ha introdotto una disciplina specifica per i lavoratori sportivi. L’articolo 33, comma 1, D.Lgs. 36/2021, stabilisce che per quanto non regolato dal decreto, si applicano – se compatibili – le norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il lavoratore sportivo è definito come il soggetto che svolge verso corrispettivo attività necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva, escluse le funzioni amministrative.
Le tutele del D.Lgs. 81/2008 si applicano anche ai collaboratori, ma solo se l’attività è svolta nei luoghi del committente. Per i compensi inferiori a 5.000 euro, gli obblighi sono limitati a quanto previsto dall’art. 21, comma 2, in materia di lavoratori autonomi.
4. Il ruolo dell’organizzatore e le sue forme
L’organizzatore può assumere qualunque forma giuridica ammessa dall’ordinamento, inclusa quella di sodalizio sportivo. Si distinguono:
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organizzatori di diritto (affiliati e autorizzati da un organismo sportivo),
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organizzatori di fatto (non affiliati),
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organizzatori pro tempore (non affiliati, ma autorizzati all’organizzazione di un singolo evento).
Tutti, tuttavia, rispondono giuridicamente dell’evento organizzato, a prescindere dalla forma.
5. Obblighi generali e principi di prudenza
L’organizzatore ha l’obbligo di predisporre tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei terzi. In particolare, deve:
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assicurare l’idoneità e la sicurezza del luogo dell’evento;
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verificare la conformità e manutenzione degli impianti e delle attrezzature;
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accertare la regolarità della certificazione medico-sportiva degli atleti.
L’adempimento delle sole prescrizioni regolamentari non è sufficiente: è richiesto un comportamento diligente e una valutazione preventiva dei rischi, proporzionata all’evento.
6. La responsabilità dell’organizzatore sportivo tra obblighi e tutele
L’organizzatore risponde in via:
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contrattuale, se sussiste un rapporto con il danneggiato (es. atleta tesserato);
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extracontrattuale, se il danno colpisce terzi (es. spettatori);
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vicaria, per i fatti dei propri collaboratori, anche volontari.
Si è discusso anche dell’applicazione dell’articolo 2050 c.c. in quanto l’attività sportiva può, in determinate condizioni, essere qualificata come pericolosa. In questi casi, il danneggiato deve solo provare l’esistenza del danno e la sua derivazione dall’attività, mentre l’organizzatore ha l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie.
7. Conclusioni
Le più recenti interpretazioni giurisprudenziali confermano una valutazione più ampia del ruolo dell’organizzatore di eventi sportivi. Anche se non sempre ricorre una responsabilità penale, le responsabilità civili permangono e si aggravano in presenza di condotte omissive o di assenza di controllo. La figura dell’organizzatore assume quindi una centralità crescente nella prevenzione del rischio.
Lo Studio Vincitorio Area Consulenza Perugia e Roma è a disposizione per supportare organizzatori, ASD e enti sportivi nell’adempimento degli obblighi di legge e nella corretta gestione delle responsabilità connesse agli eventi sportivi.