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Come costituire una A.S.D.

DEFINIZIONE DI A.S.D.: LA SCELTA GIUSTA:

L’Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) è un’organizzazione composta da più persone che decidono di unirsi in modo permanente e si impegnano a realizzare interessi comuni: la gestione di una o più attività sportive, senza fini di lucro e svolte in forma dilettantistica. Se si rispettano determinati obblighi normativi, sia nella fase di formazione sia nella gestione, si possono accedere a molteplici agevolazioni fiscali.

I PRIMI STEPS:

Il primo passo per costituire un’associazione sportiva dilettantistica è scegliere la forma giuridica più idonea per svolgere le attività che si intende espletare. Tuttavia una scelta attenta dipende anche dalla conoscenza della forma giuridica richiesta per costituire ASD e dalle conseguenze di tale scelta. I tipi di associazioni esistenti sono: associazioni non riconosciute, associazioni riconosciute e società sportive.

Associazione non riconosciuta

Questa è la forma più elementare di associazionismo. Il processo di costituzione è molto semplice le parti che intendono svolgere attività possono raggiungere un accordo verbale, ma se l’associazione intende assumere la veste di ASD la forma scritta è obbligatoria (Articolo 90 c. 18 l. 289-2002). Nell’associazione non riconosciuta i soggetti che hanno agito in nome e per conto della medesima sono responsabili personalmente e solidalmente con l’ente degli obblighi o di eventuali debiti contratti con i terzi, indipendentemente dal fatto che siano titolari di cariche sociali.

Associazione riconosciuta

Per la costituzione delle associazioni riconosciute è necessario l’atto pubblico, obbligatorio anche per la modifica o l’integrazione dell’atto costitutivo o dello statuto che ne regola la vita e l’attività e per assumere la qualifica di Onlus.

L’atto pubblico, grazie al controllo preventivo di legalità effettuato per legge dal notaio, contiene dati certi e attendibili e consente, quindi, di acquistare personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche: ciò comporta un’autonomia patrimoniale perfetta tra il patrimonio dell’associazione e quello personale dei singoli associati, nonché degli altri soggetti.

Gli associati rispondono quindi delle obbligazioni dell’ente solo nei limiti della quota associativa versata e degli ulteriori contributi elargiti, e non possono essere richiesti del pagamento dei debiti contratti dall’associazione dai creditori di quest’ultima. A loro volta i creditori personali dei singoli associati non possono pretendere dall’associazione il soddisfacimento delle loro ragioni.

Le associazioni riconosciute possono inoltre usufruire di particolari benefici previsti dalla legge art. 148 del TUIR, come la possibilità di richiedere contributi da parte di enti pubblici, hanno inoltre la possibilità di ricevere eredità e donazioni o di comprare immobili. Nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, possono divenire anche Onlus, fruendo dei relativi benefici. Tuttavia il riconoscimento comporta anche degli svantaggi perché l’associazione viene sottoposta ad una serie di controlli (l’autorizzazione agli acquisti ne è un esempio) statali o regionali, a seconda che l’ente operi su tutto il territorio dello Stato o solo nell’ambito di una regione.

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