MODELLO EAS
Il modello Eas (Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi) è un provvedimento che riguarda esclusivamente gli enti non commerciali aventi natura associativa: si compone di 38 domande, grazie alle quali l’Agenzia delle Entrate è in grado di conoscere i principali dati delle associazioni, rilevanti soprattutto dal punto di vista fiscale.
È diventato obbligatorio con l’art.30 del Decreto legge 185 del 2008, e precisazioni importanti sono state poi fornite dalle Circolari dell’Agenzia delle Entrate, 12/E del 9 aprile 2009, 45/E del 29 ottobre 2009 e 51/E del 1° dicembre 2009.
Il modello Eas è una dichiarazione di estrema importanza poiché il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi, ed in particolare la tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente (art.148, commi 1 e 3 del Dpr 917 del 1986 e dall’art.4 del Dpr 633 del 1972).
Il modello Eas è una dichiarazione di estrema importanza poiché il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi, ed in particolare la tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente (art.148, commi 1 e 3 del Dpr 917 del 1986 e dall’art.4 del Dpr 633 del 1972).
Nel 2016 l’Agenzia delle entrate ha fornito un importante chiarimento, stabilendo che il termine fissato per la presentazione dell’Eas non ha carattere perentorio: ciò ha consentito alle associazioni inadempienti di poter fruire del regime di favore per le attività svolte successivamente alla presentazione.
Nulla è però mai stato detto circa la situazione degli enti che hanno goduto in passato (o che ancora godono) delle menzionate agevolazioni pur non avendo presentato il modello.
GLI ENTI ESONERATI DALL’INVIO
Sono esonerate dall’invio di tale modello e quindi non lo devono mai presentare:
- le organizzazioni di volontariato (Odv), iscritte nei registri delle Regioni e delle Province autonome, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995;
- le Onlus, iscritte all’Anagrafe Unica dell’Agenzia delle Entrate;
- le associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime 398;
- le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) che non svolgono attività commerciale e nemmeno de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati.
Gli enti obbligati alla compilazione parziale del modello
Gli enti che devono compilare solo alcune parti dell’Eas sono:
- le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri delle Regioni e delle Province autonome;
- le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) che svolgono attività commerciale o anche solo attività de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali o provinciali che svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al Dm 25 maggio 1995;
- le associazioni riconosciute (cioè dotate di personalità giuridica), che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte delle Regioni/Province autonome o da parte delle Prefetture.
Gli enti appena menzionati compilano il primo riquadro del modello (contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale) e, per quanto riguarda il secondo riquadro, le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26).
Le associazioni e società sportive dilettantistiche compilano anche il rigo 20) del medesimo modello, mentre le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella “SI” del rigo 3).
L’OBBLIGO DI RIPRESENTARE IL MODELLO EAS
Mentre le nuove associazioni devono presentarlo entro 60 giorni dalla data di costituzione, quelle che sono già costituite lo devono ripresentare nuovamente qualora intervengano delle variazioni ai dati comunicati nel precedente modello inviato. Ciò deve essere fatto entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, NON devono essere comunicate le variazioni relative ai seguenti dati:
- modifica dei dati anagrafici dell’associazione (nome, sede legale o Presidente), i quali possono infatti essere comunicati attraverso il modello AA5/6 (per gli enti con solo codice fiscale) o il modello AA7/10 (per gli enti che hanno anche partita Iva);
- l’importo dei proventi ricevuti dall’ente per attività di sponsorizzazione o pubblicità (rigo 20);
- il costo sostenuto per messaggi pubblicitari (rigo 21);
- l’ammontare delle entrate dell’ente (rigo 23);
- il numero degli associati nell’ultimo esercizio chiuso (rigo 24);
- l’ammontare delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti (righi 30 e 31);
- il numero e i giorni delle raccolte pubbliche di fondi effettuate (rigo 33).
- Se a variare sono quindi i dati appena menzionati, l’associazione NON deve ripresentare il modello Eas.
LE MODALITÀ DI INVIO
lo può fare direttamente l’associazione (abilitandosi ai servizi telematici dell’Agenzia) oppure occorre rivolgersi ad un intermediario abilitato (C.A.F. o commercialista).
Qualora non venisse rispettato il termine del 30 giugno 2021 è possibile per l’associazione sanare la propria posizione (sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche da parte degli enti accertatori) tramite l’istituto della remissione in bonis, presentando il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, cioè entro il 30 novembre 2021, e pagando la sanzione di 250,00 euro.
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