L’ATTO COSTITUTIVO
L’atto costitutivo è un documento nel quale si dichiara che un gruppo di persone si sono riunite in un determinato luogo per costituire una associazione sportiva o culturale, il numero minimo di persone per costituire un’associazione è di tre elementi, (presidente, Vice Presidente, segretario) possono essere in numero maggiore preferibilmente sempre in numero dispari, normalmente fino a un massimo di quindici elementi.
LE CARICHE
Le altre cariche oltre quelle sopra citate possono essere: economo, tesoriere e consiglieri. Nell’atto va indicato il nome che viene dato all’associazione, l’indirizzo e la distribuzione delle cariche, normalmente si scrive che il consiglio direttivo sarà ratificato con una apposita assemblea dei soci, non appena sarà raggiunto un determinato numero di soci, nell’atto stesso è bene dichiarare a quale ente di promozione sportivo e/o culturale affiliarsi e aver già stilato uno statuto che i fondatori dell’associazione hanno preso visione e lo approvano.
LO STATUTO
Lo Statuto riporta le regole che disciplinano lo svolgimento dell’attività. Il contenuto dello Statuto non è libero: le norme, infatti, stabiliscono le clausole che esso deve necessariamente riportare, a seconda dell’attività che si intende svolgere o dei benefici fiscali di cui si intende usufruire.
In particolare, per quanto riguarda le Associazioni Sportive Dilettantistiche dovrà contenere:
- denominazione sociale con indicazione della finalità sportiva;
- oggetto sociale con riferimento all’organizzazione dell’attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica;
- attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
- assenza di fini di lucro (e i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi anche indirettamente tra gli associati);
- norme sull’ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati (ed elettività delle cariche sociali);
- obbligo di rendiconto economico-finanziario e modalità per la sua approvazione;
- modalità di scioglimento, con obbligo di devolvere a fini sportivi il patrimonio.