SCIOGLIMENTO
Un’associazione può essere sciolta e chiusa per varie cause, ad esempio, la perdita del patrimonio, prolungata inattività o quando è diventato impossibile raggiungere lo scopo associativo .
Per sciogliere un’associazione e deliberare la devoluzione del patrimonio è necessario indire un’Assemblea dei soci straordinaria e lo scioglimento dovrà essere approvato da almeno i tre quarti dei soci iscritti nel relativo libro soci.
IL PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Ente dovrà essere devoluto a fini sportive; in particolare il patrimonio potrà essere devoluto ad altro ente sportivo dilettantistico avente finalità analoghe, ovvero secondo le direttive del Coni e della Federazione sportiva nazionale (indicare la federazione sportiva cui la società è affiliata), in particolare il patrimonio potrà essere devoluto ad altro ente sportivo dilettantistico avente finalità analoghe, ovvero secondo le direttive del Coni e della Federazione sportiva nazionale (indicare la federazione sportiva cui la società è affiliata)
Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, in considerazione dell’esclusione dello scopo di lucro della società, in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a uno o più soci valgono le disposizioni di cui all’articolo 2473 c.c.