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Riforma fiscale ETS: cosa cambia per lo sport dilettantistico dal 2026

1. Premessa

La riforma fiscale ETS segna un cambio di rotta importante per lo sport dilettantistico. Con la comfort letter del 7 marzo 2025, la Commissione Europea ha dichiarato pienamente compatibili con le regole sugli aiuti di Stato le disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). Si apre così la strada all’applicazione, a partire dal 2026, dei nuovi regimi fiscali per ETS, ODV e APS, comprese le realtà sportive dilettantistiche con doppia qualifica.

La riforma coinvolge l’intero comparto non profit, con rilevanti ricadute anche sullo sport dilettantistico. Le novità introdotte impongono una valutazione approfondita per tutti gli enti potenzialmente interessati all’iscrizione nel RUNTS.

2. Decorrenza e fase transitoria

Le nuove regole fiscali del CTS non si applicheranno nel 2025 agli enti con esercizio coincidente con l’anno solare. Per questi, l’entrata in vigore è rinviata al 2026. Diversa la situazione per gli enti con esercizio a cavallo d’anno, per i quali sarà necessaria una norma di interpretazione autentica o transitoria per chiarire la decorrenza esatta.

Fino ad allora, restano in vigore le agevolazioni ordinarie, tra cui la L. 398/1991 per le ASD/SSD e le misure di decommercializzazione di cui all’art. 148, comma 3, TUIR.

3. Il nuovo rapporto tra sport e Terzo settore

La riforma dello sport ha ammesso la possibilità per ASD e SSD di acquisire anche la qualifica di ETS o impresa sociale. Molte realtà sono oggi iscritte al RUNTS, specie tra gli enti di promozione sportiva già precedentemente riconosciuti come APS.

Per gli enti sportivi, il passaggio al nuovo sistema rappresenta un bivio strategico: optare per l’inquadramento ETS consente l’accesso a nuovi regimi fiscali, ma comporta anche il superamento di quelli tradizionali.

4. Il superamento della L. 398/1991

La riforma fiscale ETS comporta la disapplicazione della L. 398/1991 per gli enti iscritti al RUNTS. Continuerà invece ad applicarsi alle associazioni che restano fuori dal Registro.

Le attività istituzionali verso associati e tesserati non saranno più escluse da IRES, ma soggette ai nuovi regimi forfetari previsti per gli ETS. La disapplicazione riguarderà anche il regime di decommercializzazione di cui all’art. 148 TUIR.

5. Il nuovo regime forfetario dell’art. 86 CTS

Il regime ex art. 86 CTS sostituisce, per le ODV e APS, la L. 398/1991. È riservato agli enti con ricavi fino a €130.000, ma la soglia potrebbe ridursi a €85.000 in virtù delle direttive UE in materia di franchigia IVA. Il regime forfetario prevede coefficienti di redditività molto bassi (1% o 3%), esonero dagli ISA e semplificazioni contabili.

Si tratta di un regime opzionale che consente una gestione agevolata anche ai fini IVA, con esonero dalla fatturazione e dalla dichiarazione annuale.

6. Impatti sull’IVA e modifiche dal 2026

Le modifiche IVA previste per il 2026 si inseriscono nel più ampio contesto della riforma fiscale ETS. Dal 2026, le operazioni istituzionali verso soci e tesserati non saranno più fuori campo IVA, ma vi rientreranno in regime di esenzione. È quanto previsto dal Fisco-lavoro e dai decreti attuativi in risposta alla procedura di infrazione UE.

Le prestazioni sportive verso soggetti terzi saranno soggette al nuovo regime ex art. 36-bis D.L. 75/2023, che introduce un’esenzione IVA generalizzata per ASD e SSD senza fini di lucro. La disposizione anticipa, di fatto, il regime previsto dalla riforma.

7. Conclusioni

Il nuovo assetto fiscale per gli enti sportivi con qualifica ETS segna la fine dell’applicazione delle agevolazioni tradizionali per chi entra nel Terzo settore. Il passaggio comporta vantaggi ma anche una nuova impostazione organizzativa e contabile.

Lo Studio supporta gli enti che intendono affrontare il passaggio alla riforma fiscale ETS con un approccio strategico e consapevole.

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