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Riforma dello Sport: Destinazione d’uso dei locali per ASD e SSD e aspetti operativi

1. Premessa

La gestione della destinazione d’uso locali ASD SSD è stata semplificata dalla Riforma dello Sport, riducendo i vincoli urbanistici. La Riforma dello Sport ha introdotto importanti innovazioni in materia urbanistica, semplificando l’utilizzo degli immobili da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD). Tuttavia, alcuni aspetti richiedono un’attenta analisi.

2. La novità normativa: Articolo 7-bis D.Lgs. 36/2021

L’articolo 7-bis del D.Lgs. 36/2021 dispone che:

“Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.”

Questo riconoscimento consente alle ASD e SSD di operare senza bisogno di cambio di destinazione d’uso, facilitando la gestione degli immobili e riducendo tempi e costi.

3. I vantaggi concreti

  • Libertà nella scelta dei locali: qualsiasi immobile (non produttivo) è potenzialmente idoneo.
  • Eliminazione della burocrazia: non serve più il cambio urbanistico.
  • Riduzione dei costi: si evitano oneri amministrativi e tecnici.
  • Rapidità operativa: più semplice avviare o trasferire attività sportive.

4. Attenzione: compatibilità con normative regionali

Il tema non è del tutto pacifico. L’Ordinanza n. 1949/2022 del Consiglio di Stato e la normativa regionale Lombardia (L.R. 12/2005) introducono possibili deroghe al DM 1444/1968. In assenza di una gerarchia definita tra legge statale e regionale, occorre valutare caso per caso rispetto ai regolamenti edilizi locali.

5. Il subaffitto dei locali: cautele operative

Il subaffitto è consentito solo se previsto come attività secondaria nello statuto associativo. La concessione temporanea di spazi per visite mediche o consulenze ai soli associati è ammessa, ma deve restare funzionale agli scopi statutari e non trasformarsi in attività autonoma continuativa di soggetti terzi.

6. La somministrazione di alimenti e bevande

Anche per il servizio ristoro interno è necessaria cautela. Le agevolazioni sono limitate a specifici casi assistenziali e solo a beneficio di associati e tesserati. È vietata una gestione che si apra indiscriminatamente al pubblico senza controlli.

7. Le attività secondarie e i limiti da rispettare

Ai sensi dell’articolo 9, comma 1-ter, D.Lgs. 36/2021, i proventi delle attività secondarie non devono superare quelli delle attività istituzionali. Il mancato rispetto comporta la cancellazione d’ufficio dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

8. Conclusioni

La riforma rappresenta un’opportunità significativa per ASD e SSD, ma richiede attenzione operativa per evitare rischi urbanistici e fiscali. Lo Studio Vincitorio Area Consulenza Perugia e Roma è disponibile per offrire assistenza specifica nella gestione conforme degli immobili e delle attività accessorie.

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