Gli incassi provenienti dalla somministrazione di alimenti e bevande effettuata da una associazione di promozione sociale non vanno considerati di per sé afferenti all’attività istituzionale dell’ente. Lo dicono i giudici della Commissione Tributaria della Regione Liguria, i quali hanno accolto la tesi dell’Agenzia delle Entrate, ribaltando la decisione dei giudici di primo grado. L’attività commerciale, infatti, per essere considerata “accessoria” e decommercializzata, ai sensi dell’art. 148, comma 5 del TUIR, deve generare introiti inferiori a quelli che derivano dalla attività non commerciale dell’Ente. Nel caso in esame l’avviso di accertamento della Amministrazione è stato, pertanto, ritenuto pienamente legittimo e fondato, poiché gli unici incassi della associazione erano quelli derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande effettuata sia attraverso il bar sia attraverso il ristorante.
Conclusioni
La Commissione ritiene che a fronte di complessive entrate per euro 71.353,10, delle quali almeno euro 11.847,27 sono riferibili a ricavi derivanti da attività commerciali, non risultano indicati incassi correlabili a cessioni o prestazioni afferenti alle attività istituzionali il cui valore normale, per il mantenimento dei requisiti di non commercialità, dovrebbe essere superiore a quello relativo ai ricavi realizzati dallo svolgimento di attività commerciali.
Gli incassi provenienti dalla somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar ed esercizi similari decommercializzati a norma dell’art. 148, comma 5 del T.U.I.R. ,per le associazioni di promozione sociale, pur non pur essendo tassati qualora ne ricorrano i presupposti, non possono in alcun modo essere considerati essi stessi afferenti l’attività istituzionale.
Il Circolo Sportivo Dilettantistico non ha avuto incassi definibili secondo le disposizioni normative come “istituzionali”. Anzi gli unici incassi conseguiti dal C. sono quelli derivanti dall’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata sia attraverso il bar, per la quale sono stati registrati corrispettivi per euro 58.815,49, sia attraverso il ristorante, per il quale i corrispettivi indicati nel registro ammontano ad euro 7.532,00.
Infine è doveroso rimarcare che i verbali del consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci vertono unicamente sulla redazione e l’approvazione del rendiconto finanziario, senza che sia mai stato discusso il programma delle attività istituzionali da proporre ai soci.
Conseguentemente va affermata l’integrale legittimità e fondatezza dell’avviso di accertamento originariamente impugnato.