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Indennità una tantum: DL Ristori quater

L’indennità una tantum (di €. 1.000) riguarda le seguenti categorie di lavoratori:
lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori autonomi occasionali (privi di partita IVA, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria)
lavoratori dello spettacolo;
lavoratori intermittenti;
lavoratori incaricati alle vendite a domicilio (iscritti solo alla Gestione separata Inps)
lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
L’indennità è riconosciuta:
in via automatica: per coloro che hanno già usufruito dell’indennità prevista dal “Decreto Agosto”
con presentazione della citata domanda: da parte di coloro che non hanno inviato la richiesta per l’indennità o per i quali
questa è stata oggetto di diniego.

Con la Circ. n. 146 del 14/12/2029, l’INPS comunica che:
– è disponibile l’apposita procedura di trasmissione delle istanze per le indennità una tantum
– il termine entro cui procedere, d’intesa con il Ministero del Lavoro, è stato prorogato dal 18 al 31 dicembre 2020.

Fonte: refi srl

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